Il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 ha modificato l’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR, estendendo formalmente il regime del realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni in società non residenti. La novità impatta direttamente sulle persone fisiche non imprenditori e sulle holding familiari impegnate in riorganizzazioni patrimoniali transfrontaliere.
Se da un lato la riforma supera le storiche preclusioni dell’Agenzia delle Entrate sulle società estereto, dall’altro introduce un delicato problema di coordinamento con le normative fiscali estere e con i regimi di neutralità comunitaria.
Il regime del realizzo controllato non è una vera e propria esenzione, ma una modalità di determinazione del valore di realizzo. La plusvalenza in capo al conferente viene sterilizzata (o ridotta) a una condizione precisa: la società conferitaria deve iscrivere la partecipazione ricevuta nel proprio bilancio a un valore pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente stesso.
Con la riforma attuata dal D.Lgs. 192/2024, la società conferitaria (italiana) può applicare questo regime anche quando acquisisce o incrementa il controllo — ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile — su una società non residente riconducibile ai soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR.
[ Persona Fisica Conferente ]
│ (Conferisce quota societaria)
▼
[ Holding Conferitaria Italiana ] ────► Iscrive la quota al costo fiscale storico
│
▼
[ Società Target Estera ] ────────────► Deve essere controllata ex art. 2359 c.c.
Quando la società partecipata (target) ha sede in un Paese dell’Unione Europea, l’art. 177 del TUIR non rappresenta la prima scelta automatica.
La Circolare Assonime n. 10 del 29 aprile 2025 ha chiarito la gerarchia applicativa tra la disciplina interna e quella europea:
Per beneficiare del realizzo controllato su quote estere, l’analisi preventiva deve verificare due fattori chiave:
L’aspetto più critico dell’operazione non risiede nella norma italiana, ma nel trattamento fiscale applicato dallo Stato estero in cui risiede la società partecipata.
Il differimento della plusvalenza concesso dall’Italia tramite l’art. 177 TUIR non vincola il Fisco dello Stato estero. Molte giurisdizioni considerano il conferimento di quote come un atto dispositivo realizzativo a valore di mercato, tassando immediatamente la persona fisica conferente.
| Soggetto | Evento Fiscale in Italia | Evento Fiscale all’Estero | Impatto Finanziario |
| Persona Fisica Conferente | Plusvalenza differita (Nessun prelievo immediato ex art. 177) | Tassazione immediata a valore di mercato | Esborso di cassa estero non compensato in Italia |
| Holding Conferitaria | Eredita il valore fiscale storico della partecipazione | Nessuna rilevanza diretta | Futura plusvalenza imponibile senza credito d’imposta |
Questo disallineamento temporale e soggettivo genera una perdita secca per il contribuente:
Rinunciare al pieno differimento d’imposta può rivelarsi la scelta più efficiente sul piano finanziario.
Attraverso l’iscrizione della partecipazione nel bilancio della conferitaria a valori riallineati a una perizia di stima, è possibile far emergere la plusvalenza in Italia contestualmente al conferimento.
I vantaggi di questa scelta coordinata includono:
L’art. 177, comma 2, del TUIR si applica quando una holding conferitaria italiana acquisisce o incrementa il controllo di diritto (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) di una società non residente assimilabile alle società di capitali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024.
No. Per le operazioni che coinvolgono società residenti in Paesi UE, la disciplina degli scambi intracomunitari di partecipazioni (artt. 178 e 179 TUIR) si applica prioritariamente. L’art. 177 TUIR interviene per partecipazioni extra-UE o quando mancano i requisiti per accedere alla neutralità europea.
Se lo Stato estero tassa il conferente persona fisica al momento dell’operazione e l’Italia rinvia la tassazione ex art. 177 TUIR, viene meno la contemporaneità e la coincidenza soggettiva del prelievo. La futura plusvalenza italiana emergerà in capo alla holding, impedendo al socio persona fisica di recuperare l’imposta pagata all’estero ex art. 165 TUIR.
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