Conferimenti Esteri a Realizzo Controllato: Art. 177 TUIR

Commercialista in Andria

Conferimenti Esteri a Realizzo Controllato: Art. 177 TUIR

Agosto 6, 2026 NEWS FISCALI 0

Conferimenti di Partecipazioni Estere a Realizzo Controllato: Guida all’Art. 177 TUIR

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 ha modificato l’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR, estendendo formalmente il regime del realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni in società non residenti. La novità impatta direttamente sulle persone fisiche non imprenditori e sulle holding familiari impegnate in riorganizzazioni patrimoniali transfrontaliere.

Se da un lato la riforma supera le storiche preclusioni dell’Agenzia delle Entrate sulle società estereto, dall’altro introduce un delicato problema di coordinamento con le normative fiscali estere e con i regimi di neutralità comunitaria.

L’Estensione dell’Art. 177 TUIR alle Società Non Residenti

Il regime del realizzo controllato non è una vera e propria esenzione, ma una modalità di determinazione del valore di realizzo. La plusvalenza in capo al conferente viene sterilizzata (o ridotta) a una condizione precisa: la società conferitaria deve iscrivere la partecipazione ricevuta nel proprio bilancio a un valore pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente stesso.

Con la riforma attuata dal D.Lgs. 192/2024, la società conferitaria (italiana) può applicare questo regime anche quando acquisisce o incrementa il controllo — ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile — su una società non residente riconducibile ai soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR.

[ Persona Fisica Conferente ] 
           │  (Conferisce quota societaria)
           ▼
[ Holding Conferitaria Italiana ] ────► Iscrive la quota al costo fiscale storico
           │
           ▼
[ Società Target Estera ] ────────────► Deve essere controllata ex art. 2359 c.c.

Gerarchia Normativa: Neutralità Comunitaria vs Realizzo Controllato

Quando la società partecipata (target) ha sede in un Paese dell’Unione Europea, l’art. 177 del TUIR non rappresenta la prima scelta automatica.

La Circolare Assonime n. 10 del 29 aprile 2025 ha chiarito la gerarchia applicativa tra la disciplina interna e quella europea:

  1. Scambi di partecipazioni intra-UE (Artt. 178 e 179 TUIR): Se l’operazione soddisfa i requisiti della Direttiva 2009/133/CE, si applica in via prioritaria il regime di neutralità fiscale assoluta. Questo regime non dipende dai valori contabili iscritti dalla conferitaria.
  2. Partecipazioni extra-UE: L’art. 177 TUIR costituisce lo strumento principale per rinviare la tassazione della plusvalenza.
  3. Operazioni UE prive dei requisiti comunitari: Qualora la ristrutturazione intra-UE non rispetti tutte le condizioni della Direttiva (ad esempio sul tipo di società o sulle percentuali di voto), entra in gioco il realizzo controllato dell’art. 177 TUIR come regime residuale di protezione.

Requisiti di Comparabilità della Società Target Estera

Per beneficiare del realizzo controllato su quote estere, l’analisi preventiva deve verificare due fattori chiave:

  • Inquadramento societario: La società target estera deve essere assimilabile alle società di capitali italiane e attribuire alla holding conferitaria diritti di voto (o poteri di gestione equivalenti) idonei a integrare il controllo di diritto nell’assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.).
  • Collaborazione fiscale: La target deve risiedere in uno Stato o Territorio che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, garantendo all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di verificare la correttezza dei valori fiscali e delle posizioni dei soci.

Il Rischio di Doppia Imposizione Economica

L’aspetto più critico dell’operazione non risiede nella norma italiana, ma nel trattamento fiscale applicato dallo Stato estero in cui risiede la società partecipata.

Il differimento della plusvalenza concesso dall’Italia tramite l’art. 177 TUIR non vincola il Fisco dello Stato estero. Molte giurisdizioni considerano il conferimento di quote come un atto dispositivo realizzativo a valore di mercato, tassando immediatamente la persona fisica conferente.

SoggettoEvento Fiscale in ItaliaEvento Fiscale all’EsteroImpatto Finanziario
Persona Fisica ConferentePlusvalenza differita (Nessun prelievo immediato ex art. 177)Tassazione immediata a valore di mercatoEsborso di cassa estero non compensato in Italia
Holding ConferitariaEredita il valore fiscale storico della partecipazioneNessuna rilevanza direttaFutura plusvalenza imponibile senza credito d’imposta

La trappola del credito d’imposta (Art. 165 TUIR)

Questo disallineamento temporale e soggettivo genera una perdita secca per il contribuente:

  • L’imposta estera viene pagata subito dalla persona fisica.
  • La plusvalenza in Italia emergerà in futuro in capo alla holding quando venderà la partecipazione.
  • Poiché il soggetto che ha pagato l’imposta all’estero (persona fisica) non coincide con quello che realizzerà la plusvalenza in Italia (holding), il credito per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR e delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni rischia di essere completamente disconosciuto.

Strategia Operativa: Valutare l’Emersione Volontaria della Plusvalenza

Rinunciare al pieno differimento d’imposta può rivelarsi la scelta più efficiente sul piano finanziario.

Attraverso l’iscrizione della partecipazione nel bilancio della conferitaria a valori riallineati a una perizia di stima, è possibile far emergere la plusvalenza in Italia contestualmente al conferimento.

I vantaggi di questa scelta coordinata includono:

  1. Allineamento temporale: La plusvalenza viene rilevata in Italia nello stesso esercizio finanziario in cui lo Stato estero applica il prelievo.
  2. Recupero del credito d’imposta: La persona fisica italiana, assoggettata a imposta sostitutiva (26%), può opporre in detrazione l’imposta definitiva assolta all’estero sul medesimo reddito, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 165 TUIR e dalle Convenzioni OCSE.
  3. Affrancamento dei valori per la holding: La società conferitaria iscrive la partecipazione a valore reale di mercato, garantendosi una base fiscale elevata in vista di future cessioni.

Checklist di Verifica Prima del Conferimento

  1. Mappare la residenza fiscale della società target e verificare l’esistenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni attive con l’Italia.
  2. Verificare se l’operazione ricade nell’ambito della neutralità comunitaria (Direttiva 2009/133/CE) prima di applicare l’art. 177 TUIR.
  3. Analizzare il diritto societario locale per accertare che i diritti di voto attribuiscano il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c.
  4. Richiedere una perizia giurata di stima per determinare il valore normale della partecipazione estera.
  5. Calcolare la simulazione di carico fiscale a doppio binario (Italia vs Stato Estero) per decidere se applicare il realizzo controllato o far emergere la plusvalenza.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si applica l’art. 177 TUIR alle società estere?

L’art. 177, comma 2, del TUIR si applica quando una holding conferitaria italiana acquisisce o incrementa il controllo di diritto (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) di una società non residente assimilabile alle società di capitali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024.

Il realizzo controllato prevale sulla neutralità comunitaria?

No. Per le operazioni che coinvolgono società residenti in Paesi UE, la disciplina degli scambi intracomunitari di partecipazioni (artt. 178 e 179 TUIR) si applica prioritariamente. L’art. 177 TUIR interviene per partecipazioni extra-UE o quando mancano i requisiti per accedere alla neutralità europea.

Perché il credito d’imposta estero rischia di essere perso con l’art. 177 TUIR?

Se lo Stato estero tassa il conferente persona fisica al momento dell’operazione e l’Italia rinvia la tassazione ex art. 177 TUIR, viene meno la contemporaneità e la coincidenza soggettiva del prelievo. La futura plusvalenza italiana emergerà in capo alla holding, impedendo al socio persona fisica di recuperare l’imposta pagata all’estero ex art. 165 TUIR.

 

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