La composizione negoziata della crisi (CNC) ha una struttura stragiudiziale e riservata. L’intervento dell’autorità giudiziaria non è sistematico, ma perimetrato a fattispecie tassative individuate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
La linea di demarcazione principale riguarda la gestione del patrimonio aziendale: l’articolo 22 del CCII subordina al vaglio del Tribunale il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, mentre lascia in capo all’imprenditore la dismissione di singoli beni, pur vincolandola a precisi obblighi informativi verso l’esperto indipendente.
L’intervento del Tribunale nella composizione negoziata si rende obbligatorio quando l’imprenditore intende trasferire, in qualsiasi forma, l’azienda o uno o più rami d’azienda beneficiando dell’effetto liberatorio previsto dall’art. 22, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14/2019.
L’autorizzazione giudiziale produce l’effetto di derogare all’articolo 2560, comma 2, del Codice Civile: l’acquirente non risponde dei debiti aziendali pregressi risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Restano invece fermi i vincoli di tutela dei lavoratori previsti dall’articolo 2112 del Codice Civile.
Per concedere l’autorizzazione, il Tribunale valuta tre requisiti sostanziali:
La vendita di singoli beni non richiede l’autorizzazione del Tribunale. L’elenco degli atti autorizzabili contenuto nell’articolo 22 del CCII ha natura tassativa e non prevede un controllo giudiziale generalizzato sulle dismissioni patrimoniali dell’impresa in trattativa.
La medesima regola si applica all’alienazione di complessi di beni, come i compendi immobiliari, a patto che non costituiscano un ramo d’azienda coordinato e autonomo. La verifica non si basa sull’entità economica dell’immobile, ma sulla sua natura funzionale: occorre accertare se l’insieme dei beni trasferiti integri un’organizzazione autonoma capace di produrre beni o servizi.
Orientamenti di merito confermano questa impostazione (es. Tribunale di Ragusa, decreto del 4 marzo 2026; Tribunale di Salerno, decreto del 26 febbraio 2026): l’esenzione dal filtro del giudice opera ogni volta che la cessione ha ad oggetto singoli elementi patrimoniali e non un’unità produttiva organizzata.
L’assenza del controllo giudiziale sui singoli beni non equivale a una gestione priva di vincoli. Ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 14/2019, l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve condurla in funzione del piano di risanamento e senza arrecare ingiustificato pregiudizio ai creditori.
Prima di compiere atti di straordinaria amministrazione o effettuare pagamenti non coerenti con le trattative, l’imprenditore ha l’obbligo di informare preventivamente l’esperto per iscritto.
[Imprenditore intende compiere atto straordinario]
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Informativa scritta preventiva all'Esperto
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Valutazione dell'Esperto
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Nessun pregiudizio Rischio di pregiudizio
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Atto eseguito Atto eseguito comunque
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Iscrizione del Dissenso
nel Registro delle Imprese
In caso di dissenso espresso dall’esperto:
| Inquadramento Operazione | Cessione di Azienda o Ramo d’Azienda | Vendita di Singoli Beni / Compendi |
| Norma di riferimento | Art. 22, D.Lgs. 14/2019 | Art. 21, D.Lgs. 14/2019 |
| Autorizzazione del Tribunale | Obbligatoria per la deroga alle passività | Non richiesta |
| Deroga art. 2560, c. 2, c.c. (Debiti pregressi) | Applicabile con provvedimento del giudice | Non applicabile |
| Procedura competitiva | Requisito necessario verificato dal giudice | Non vincolante per legge, ma raccomandata |
| Obbligo verso l’esperto | Coinvolgimento nell’istanza ex art. 22 | Informativa preventiva e scritta ex art. 21 |
| Protezione degli atti (Art. 24 CCII) | Garantita dall’autorizzazione giudiziale | Subordinata alla coerenza con il piano |
I passaggi da seguire prima di completare un’operazione di dismissione in pendenza di composizione negoziata comprendono:
L’autorizzazione serve quando si intende trasferire l’azienda o un ramo d’azienda ottenendo la liberazione dell’acquirente dai debiti pregressi iscritto nelle scritture contabili, in deroga all’art. 2560, comma 2, c.c., ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 14/2019.
No, la vendita di un singolo immobile non richiede l’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, a meno che l’immobile non costituisca un ramo aziendale dotato di autonoma organizzazione produttiva.
Il Tribunale accerta la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale, la migliore soddisfazione dei creditori rispetto alle alternative di mercato e il rispetto di una procedura competitiva nella scelta del cessionario.
L’imprenditore deve inviare una comunicazione preventiva e scritta all’esperto indipendente ai sensi dell’art. 21 del CCII, spiegando le motivazioni economiche della vendita e l’impatto sul piano di risanamento.
La protezione automatica dell’art. 24 CCII si applica agli atti autorizzati ex art. 22. Gli atti non autorizzati mantengono la propria validità solo se dimostrati coerenti con le trattative, conformi alle direttive dell’art. 21 e non contestati dall’esperto tramite iscrizione del dissenso.
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