Detrazione Startup Innovative 65%: Guida REDDITI 2026
Detrazione Startup Innovative al 65%: Guida Pratica al Modello REDDITI PF 2026

Le persone fisiche che investono nel capitale sociale di startup innovative fruiscono dell’innalzamento della detrazione IRPEF in regime de minimis alla misura del 65% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La novità impatta direttamente sulla predisposizione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI PF 2026), richiedendo un’accurata gestione dei righi RP80 ed RP81, l’eventuale presentazione dell’istanza ex post entro il 30 maggio 2026 e il monitoraggio dell’incapienza dell’imposta lorda per la trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta.
Il Quadro Normativo: Detrazione Ordinaria al 30% e De Minimis al 65%
La disciplina degli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative si articola su due binari normativi distinti all’interno del DL 179/2012:
- Detrazione Ordinaria (Art. 29): Prevede un’aliquota del 30% calcolata su un investimento massimo detraibile di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d’imposta (con vincolo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni).
- Detrazione in Regime De Minimis (Art. 29-bis): Riconosce una detrazione maggiorata del 65% della somma investita (fino a un massimo di 100.000 euro di investimento annuo). L’agevolazione è condizionata al rispetto dei limiti generali del Regolamento UE sugli aiuti de minimis e alla preventiva trasmissione dell’istanza sulla piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Struttura del Rigo RP80 e del Nuovo Rigo RP81 nel Modello REDDITI PF 2026
Il modello REDDITI PF 2026 adegua la modulistica del quadro RP per consentire il tracciamento separato delle diverse aliquote e la gestione dei crediti pregressi.
Rigo RP80: Separazione dei Campi
Nel rigo RP80 i dati dell’investimento vanno ripartiti in base al regime applicato:
- Colonne 5 e 6: Accolgono l’ammontare e il totale della detrazione ordinaria calcolata al 30%.
- Colonne 5A e 6A: Sono riservate esclusivamente alla detrazione in regime de minimis pari al 65%.
Rigo RP81: Gestione del Credito Pregresso
Il rigo RP81 è introdotto per raccordare il credito d’imposta per incapienza maturato nelle precedenti dichiarazioni con gli utilizzi effettuati in compensazione:
- Colonna 1: Ospita l’eccedenza di credito d’imposta non assorbita dall’imposta lorda della precedente dichiarazione (esposta nel rigo RX42, colonna 5 del modello REDDITI PF 2025).
- Colonna 2: Riporta la quota di tale credito già utilizzata in compensazione tramite modello F24.
Prospetto di Raccordo Modello REDDITI PF 2026
| Rigo / Colonna | Oggetto della Rilevazione | Funzione Operativa |
| RP80 (col. 5 – 6) | Detrazione ordinaria 30% | Indicazione ammontare e totale detrazione ordinaria |
| RP80 (col. 5A – 6A) | Detrazione de minimis 65% | Indicazione ammontare e totale detrazione maggiorata |
| RP81 (col. 1) | Credito residuo da REDDITI 2025 | Riporto dell’eccedenza dal rigo RX42 col. 5 del 2025 |
| RP81 (col. 2) | Credito compensato in F24 | Somme utilizzate con codice tributo 7076 |
| RN21 (col. 3) | Quota detrazione capiente | Detrazione de minimis assorbita dall’imposta lorda IRPEF |
| RN32 (col. 20) | Credito utilizzato in dichiarazione | Quota di credito usata a scomputo dell’imposta netta |
| RN47 (col. 57) | Credito residuo finale | Eccedenza ulteriore da riportare alla dichiarazione successiva |
Istanza Ex Post entro il 30 Maggio 2026
Per gli investimenti in startup innovative effettuati nel corso del primo semestre 2025, la normativa di riferimento (art. 25, commi 5-quater e 5-quinquies del DL 19/2024 e s.m.i.) consente l’invio dell’istanza per il regime de minimis anche successivamente alla data dell’operazione.
La scadenza per il completamento della procedura di istanza ex post sulla piattaforma MIMIT è fissata al 30 maggio 2026. Il rispetto di questo termine è un presupposto essenziale per legittimare l’indicazione della detrazione al 65% nelle colonne 5A e 6A del rigo RP80.
Incapienza IRPEF: Trasformazione in Credito d’Imposta e Codice Tributo 7076
Qualora la detrazione spettante in regime de minimis superi l’imposta lorda determinata nel quadro RN, l’importo capiente viene assorbito nel rigo RN21 colonna 3, mentre la quota eccedente non va perduta.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 162/2024:
- L’eccedenza si trasforma in credito d’imposta.
- Il credito può essere utilizzato direttamente in riduzione delle imposte dovute in dichiarazione oppure in compensazione orizzontale tramite il modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997).
- Per la compensazione in F24 occorre indicare il codice tributo 7076.
FAQ – Domande Frequenti
Chi può usufruire della detrazione al 65% per gli investimenti in startup?
La detrazione del 65% ex art. 29-bis DL 179/2012 è riservata alle persone fisiche (soggetti IRPEF) che effettuano investimenti diretti o indiretti in startup innovative nel rispetto del plafond aiuti de minimis.
Cosa succede se il contribuente è incapiente ed la detrazione supera l’IRPEF lorda?
L’importo della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non si azzera, ma si converte in un credito d’imposta utilizzabile sia a scomputo dei debiti IRPEF in dichiarazione sia in compensazione tramite F24 (codice tributo 7076).
Qual è il limite massimo d’investimento per applicare la detrazione al 65%?
L’investimento massimo detraibile al 65% in regime de minimis è pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, per un beneficio fiscale massimo fruibile pari a 65.000 euro (salvo capienza del plafond de minimis complessivo del contribuente).
In quali colonne del rigo RP80 va indicata la detrazione al 30%?
La detrazione ordinaria del 30% va compilata nelle colonne 5 (ammontare investimento/detrazione) e 6 (totale), mantenendo una distinzione netta rispetto alla colonna 5A e 6A destinate al 65%.
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