Perdite fiscali nelle operazioni straordinarie: regole e test
Perdite Fiscali nelle Operazioni Straordinarie: Come Gestire Riporto, Test e Interpello

Nelle fusioni, scissioni e riorganizzazioni aziendali, la presenza di perdite fiscali pregresse, interessi passivi indeducibili o eccedenze ACE residue rappresenta uno dei nodi più critici in fase di due diligence. La tentazione di considerare tali posizioni fiscali negative come perse in automatico — o, al contrario, utilizzabili senza vincoli — è un errore operativo diffuso.
La Norma di comportamento AIDC n. 237/2026, analizzata nel quadro degli articoli 84, 96, 172 (comma 7) e 173 (comma 10) del TUIR, definisce un principio netto: il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie non è escluso a priori, ma è subordinato al superamento del test di vitalità, al limite del patrimonio netto e all’eventuale ricorso all’interpello disapplicativo.
Il Quadro Normativo: Contrasto al Commercio di “Bare Fiscali”
L’articolo 84 del TUIR fissa le regole ordinarie per il riporto delle perdite IRES. Quando le perdite entrano nel perimetro di una fusione o scissione, si applicano i paletti antielusivi specifici stabiliti dagli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR.
La ratio della norma è impedire il mercato delle cosiddette “bare fiscali” — società prive di struttura organizzativa e di effettiva capacità operativa, acquisite o incorporate al solo scopo di azzerare i redditi imponibili di altre entità del gruppo.
Se la società titolare delle perdite mantiene una reale sostanza economica (personale, asset, contratti e mercato), la posizione fiscale negativa non perde la sua legittimità e può essere conservata nell’operazione.
I Due Test di Legge: Vitalità e Limite del Patrimonio Netto
Per far fluire le perdite fiscali nell’entità risultante dall’operazione straordinaria, la legge impone due controlli numerici preventivi e concorrenti.
1. Test di Vitalità Economica
Il test punta a verificare che la società con perdite sia un’impresa ancora attiva sul piano operativo. Occorre confrontare i dati dell’ultimo conto economico chiuso prima della data di efficacia dell’operazione con i dati del biennio precedente.
In particolare, devono risultare superiori al 40% della media del biennio anteriore:
- I ricavi e proventi dell’attività caratteristica;
- Le spese per lavoro subordinato e i relativi contributi.
Un mancato superamento di anche uno solo di questi parametri accende un campanello d’allarme, rendendo il riporto formale inutilizzabile senza un successivo passaggio amministrativo.
2. Limite del Patrimonio Netto
L’importo delle perdite fiscali riportabili non può mai eccedere il valore del patrimonio netto della società che le ha generate.
Il patrimonio netto di riferimento va calcolato sulla base dell’ultimo bilancio (o della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.), al netto dei conferimenti e dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati negli ultimi 24 mesi. Questa rettifica sterilizza le ricapitalizzazioni effettuate a ridosso dell’operazione al solo scopo di “gonfiare” artificialmente la capienza patrimoniale.
Interessi Passivi (Art. 96 TUIR) ed Eccedenze ACE
I limiti di riporto stabiliti per le perdite IRES non si applicano in via esclusiva alle perdite d’esercizio, ma si estendono ad altre posizioni fiscali soggettive:
- Interessi passivi indeducibili (Art. 96 TUIR): Le eccedenze di interessi passivi non dedotti portate a nuovo seguono le medesime condizioni di continuita controllata applicate alle perdite fiscali.
- Eccedenze ACE residue: Anche se l’agevolazione ACE è stata abrogata per i periodi d’imposta successivi al 2023, le eccedenze maturate nei periodi precedenti e non ancora compensate mantengono la loro rilevanza. In fase di fusione o scissione, la loro sorte va monitorata e censita prima della redazione del progetto di riorganizzazione.
L’Interpello Disapplicativo: Quando e Come Presentarlo
Qualora l’analisi dei dati evidenzi il mancato superamento del test di vitalità o il superamento della capienza del patrimonio netto, il riporto non è vietato in modo definitivo.
L’impresa ha la facoltà di presentare un interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
[ Analisi Posizione Fiscale Pregressa ]
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[ Superamento Test Vitalità ] [ Mancato Superamento Test ]
e Limite Patrimonio Netto │
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│ [ Valutazione Ragioni Economiche ]
│ │
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[ Riporto Diretto Perdite ] [ Interpello Disapplicativo ]
(Art. 11, c. 2, L. 212/2000)
L’istanza all’Agenzia delle Entrate non costituisce una richiesta di grazia, bensì la dimostrazione tecnica che nell’operazione non ricorrono le finalità elusive contrastate dalle norme di legge.
Documenti da allegare all’istanza
Per sostenere la sussistenza della sostanza economica nell’interpello, occorre predisporre:
- Relazione industriale e Business Plan: Descrizione degli obiettivi strategici dell’operazione.
- Mappatura degli asset: Evidenza di impianti, brevetti, immobili, contratti commerciali attivi e portafoglio clienti.
- Organigramma ed organico: Documentazione sulla stabilità della forza lavoro occupata.
- Origine delle perdite: Dimostrazione che le perdite derivano da dinamiche di mercato fisiologiche e non da manovre contabili preordinate.
Checklist Operativa per la Progettazione dell’Operazione
Per gestire la posizione fiscale prima della stipula dell’atto straordinario, è opportuno seguire una sequenza di controlli:
- Censimento delle posizioni: Tracciare analiticamente perdite IRES, eccedenze di interessi passivi ex art. 96 TUIR ed eventuali crediti/eccedenze ACE residue per ogni entità coinvolta.
- Calcolo dei parametri: Eseguire i calcoli per il test di vitalità (ricavi e costo del lavoro) e quantificare il patrimonio netto rettificato degli ultimi 24 mesi.
- Analisi della sostanza: Separare le società dotate di continuità operativa da quelle che presentano caratteristiche di “inattività” o “dormienza”.
- Scelta dell’interpello: Avviare la redazione dell’interpello disapplicativo con congruo anticipo rispetto ai tempi dell’operazione straordinaria, laddove i test formali dia esito negativo.
- Predisposizione del fascicolo probatorio: Raccogliere delibere, perizie, contratti e dati di pianificazione aziendale a supporto della validità economica della riorganizzazione.
Quadro Sinottico delle Regole di Riporto
| Posizione Fiscale | Riferimento Normativo | Presidio Formale | Soluzione in Caso di Anomalia |
| Perdite IRES | Art. 84 e Art. 172 c. 7 TUIR | Test vitalità (40%) + Limite PN | Interpello disapplicativo ex art. 11 L. 212/2000 |
| Interessi Passivi | Art. 96 e Art. 172 c. 7 TUIR | Applicazione analogica vincoli perdite | Interpello disapplicativo |
| Eccedenze ACE | Disciplina transitoria post-abrogazione | Verifica limiti e trasferibilità nell’operazione | Verifica analitica in sede di progetto di fusione/scissione |
| Patrimonio Netto | Art. 172 c. 7 TUIR | Sterilizzazione conferimenti/versamenti ultimi 24 mesi | Disapplicazione del vincolo via interpello |
Domande Frequenti (FAQ)
Le perdite fiscali si azzerano sempre in caso di fusione aziendale?
No. L’articolo 172, comma 7, del TUIR ne ammette il riporto nell’entità incorporante o risultante dalla fusione, purché siano rispettati i requisiti formali relativi al test di vitalità e alla capienza del patrimonio netto.
Come si calcola esattamente il test di vitalità?
Si confrontano i ricavi caratteristici e le spese per il lavoro subordinato dell’esercizio precedente all’operazione con la media dei medesimi addendi nei due esercizi ancora precedenti. Entrambi i valori devono risultare superiori al 40% della media.
Le regole previste per la fusione valgono anche per le scissioni?
Sì. L’articolo 173, comma 10, del TUIR richiama per la scissione (sia totale che parziale) le medesime disposizioni e limitazioni previste dall’articolo 172, comma 7, per la fusione.
Quali versamenti vanno dedotti dal patrimonio netto ai fini del limite di riporto?
Dal patrimonio netto dell’ultimo bilancio occorre scomputare tutti i conferimenti in denaro o in natura e i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti a favore della società negli ultimi 24 mesi antecedenti la data di riferimento.
È obbligatorio presentare l’interpello se i test non vengono superati?
L’interpello disapplicativo non è rigido a pena di sanzione immediata, ma rappresenta l’unico strumento preventivo per disapplicare la norma antielusiva. Fruire delle perdite senza il rispetto dei test e senza un interpello favorevole espone la società ad accertamento e al recupero d’imposta con relative sanzioni.
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