Iper-ammortamento 2026: regole per ordini 2025 e Beni 4.0

Le imprese che hanno prenotato beni strumentali 4.0 entro il 31 dicembre 2025, versando l’acconto del 20%, ma ricevono il bene nel 2026, possono accedere al nuovo iper-ammortamento. Il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2026, attuativo dell’articolo 1, commi 427-436 della Legge n. 199/2025, definisce i criteri per gli investimenti effettuati nel triennio 2026-2028, chiarendo lo spartiacque tra la vecchia disciplina del credito d’imposta e la nuova misura fiscale.
Determinare la spettanza dell’agevolazione richiede l’analisi della data di effettuazione fiscale dell’investimento e la verifica delle sovrapposizioni con il credito d’imposta 4.0.
Effettuazione fiscale ex art. 109 TUIR: la data da monitorare
L’articolo 2 del DM 7 maggio 2026 ammette all’iper-ammortamento gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Ai fini fiscali, la data di prenotazione commerciale o la firma dell’ordine non definiscono il momento di effettuazione dell’operazione.
Per i beni materiali e immateriali 4.0 nuovi, il completamento coincide con le regole dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (DPR n. 917/1986):
- Beni mobili: rileva la data di consegna o spedizione.
- Clausole con riserva di proprietà: se il contratto prevede il rinvio dell’effetto traslativo della proprietà ad un momento successivo, rileva tale data specifica.
- Criteri contabili: le regole di imputazione adottate dai principi contabili aziendali (OIC o IFRS) non alterano il momento di effettuazione stabilito dal TUIR.
Ordine 2025 e acconto 20%: l’accesso alla nuova misura
Avere sottoscritto un ordine nel 2025 con versamento di un acconto non inferiore al 20% non preclude l’accesso all’iper-ammortamento 2026. Se la consegna o spedizione del bene avviene a partire dal 1° gennaio 2026, l’investimento si colloca formalmente nella finestra temporale coperta dal DM 7 maggio 2026.
Entra tuttavia in gioco il vincolo di incompatibilità. L’articolo 1, comma 431 della Legge n. 199/2025 vieta la fruizione del nuovo iper-ammortamento per gli investimenti che beneficiano già della disciplina dell’articolo 1, comma 446 della Legge n. 207/2024 (credito d’imposta 4.0 collegato alla prenotazione 2025).
Consegna entro o dopo il 30 giugno 2026: scenari a confronto
La data effettiva di consegna del bene 4.0 determina il regime fiscale applicabile all’investimento.
[ Ordine e acconto 20% entro il 31/12/2025 ]
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[ Consegna ENTRO 30/06/2026 ] [ Consegna DOPO 30/06/2026 ]
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Spetta Credito 4.0 Incompatibile con Perde Credito 4.0 ->
(L. 207/2024) Iper-ammortamento Ammesso a Iper-ammortamento
(salvo rinuncia) (DM 7 maggio 2026)
Consegna entro il 30 giugno 2026
L’investimento rientra nella finestra “lunga” del credito d’imposta 4.0 attivato con la prenotazione 2025. L’impresa ha diritto al credito d’imposta ex L. 207/2024 ma, proprio per questo motivo, ricade nel divieto di cumulo ed è esclusa dal nuovo iper-ammortamento.
Consegna dopo il 30 giugno 2026
Viene meno il requisito temporale per fruire del credito d’imposta 4.0 legato alla prenotazione 2025. Mancando il presupposto per la vecchia agevolazione, il bene viene valutato per l’iper-ammortamento 2026, purché sia completato entro il 30 settembre 2028 e rispetti tutti i requisiti tecnici previsti.
Gestione operativa della rinuncia al credito 4.0
Per i beni consegnati entro il 30 giugno 2026 che soddisfano sia i requisiti del credito 4.0 sia quelli dell’iper-ammortamento, la sovrapposizione delle norme richiede attenzione.
La legge esclude dall’iper-ammortamento i beni che fruiscono del credito 4.0. Le procedure operative per formalizzare una rinuncia a favore del nuovo incentivo fiscale richiedono la verifica preventiva di:
- Comunicazioni già inviate: stato delle trasmissioni dei dati ai ministeri competenti.
- Stato di maturazione del credito: verifica dell’eventuale utilizzo in compensazione tramite F24.
- Convenienza economica: calcolo comparativo del risparmio d’imposta tra credito d’imposta e variazione in diminuzione da iper-ammortamento.
- Allineamento documentale: congruenza tra contratti, fatture, perizie e attestazioni contabili.
Requisiti e adempimenti obbligatori
L’avvenuta consegna del bene secondo l’articolo 109 del TUIR costituisce la condizione d’accesso, ma non esaurisce gli adempimenti fiscali e tecnici.
Per beneficiare del nuovo iper-ammortamento occorre completare la procedura documentale prevista dal DM 7 maggio 2026:
- Messa in funzione: attestazione del primo utilizzo del bene nel ciclo produttivo.
- Interconnessione: collegamento informativo del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Perizia tecnica asseverata: redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto al relativo albo (o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) per beni di costo unitario superiore alla soglia di legge.
- Certificazione contabile: attestazione del sostenimento delle spese e della regolarità della documentazione contabile.
- Comunicazione di completamento: invio della modulistica ministeriale nei termini prescritti.
Tabella di sintesi normativa
| Ambito | Credito d’Imposta 4.0 | Iper-ammortamento 2026 |
| Riferimento normativo | Art. 1 comma 446 L. 207/2024 | DM 7 maggio 2026 (Art. 1 commi 427-436 L. 199/2025) |
| Finestra temporale | Ordine 2025 + consegna entro 30/06/2026 | Completamento dal 01/01/2026 al 30/09/2028 |
| Criterio di spettanza | Prenotazione entro il 31/12/2025 con acconto $\ge 20\%$ | Effettuazione fiscale ex art. 109 TUIR |
| Cumulabilità diretta | Esclusiva per quel perimetro | Incompatibile con investimenti che fruiscono del Credito 4.0 ex L. 207/2024 |
| Adempimenti tecnici | Interconnessione, perizia tecnica, comunicazione | Interconnessione, perizia asseverata, certificazione contabile, comunicazione |
Domande Frequenti (FAQ)
Un bene ordinato nel 2025 e consegnato nel 2026 può accedere all’iper-ammortamento?
Sì. Rileva la data di effettuazione fiscale dell’investimento ai sensi dell’articolo 109 del TUIR. Se la consegna avviene nel 2026 e l’investimento non fruisce del credito d’imposta 4.0, si applica la disciplina del DM 7 maggio 2026.
Quale data determina l’accesso all’iper-ammortamento 2026?
Fa fede la data di effettuazione dell’operazione ex art. 109 TUIR (di norma la data di consegna o spedizione per i beni mobili), non la data di emissione dell’ordine o di versamento dell’acconto.
Credito 4.0 e iper-ammortamento 2026 sono cumulabili sullo stesso bene?
No. L’articolo 1, comma 431 della Legge n. 199/2025 esclude espressamente dall’iper-ammortamento i beni che beneficiano del credito d’imposta 4.0 previsto dalla Legge n. 207/2024.
Cosa accade se la consegna del bene prenotato nel 2025 slitta a dopo il 30 giugno 2026?
Il bene decade dalla copertura del credito d’imposta 4.0 legato alla prenotazione 2025, ma può accedere al nuovo iper-ammortamento se rispetta le condizioni del DM 7 maggio 2026 ed è completato entro il 30 settembre 2028.
Quali documenti sono necessari per fruire dell’iper-ammortamento?
Oltre alle fatture d’acquisto con apposita dicitura normativa, occorrono: verbale di messa in funzione, attestato di avvenuta interconnessione, perizia tecnica asseverata (o attestato di conformità), certificazione contabile e invio della comunicazione finale di completamento.

