Patente a crediti tramite portale INL: obblighi e procedure aggiornate

Commercialista in Andria

Patente a crediti tramite portale INL: obblighi e procedure aggiornate

Ottobre 20, 2024 NEWS FISCALI 0

A partire dal 1° novembre, imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, sia in ambito edile sia di ingegneria civile, non potranno più avvalersi dell’autocertificazione (art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024). L’accesso ai cantieri sarà consentito solo previa presentazione della ricevuta di trasmissione della patente a crediti tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Chi è soggetto all’obbligo

L’obbligo riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti, che operano nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Le aziende con sede nell’Unione Europea o fuori dal territorio europeo dovranno:

  • Presentare un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del Paese d’origine.
  • Effettuare la domanda attraverso la stessa procedura telematica disponibile per le aziende italiane tramite il portale INL.

Esclusioni dall’obbligo

Non sono tenuti a ottenere la patente a crediti:

  • Coloro che forniscono esclusivamente materiali o prodotti, senza occuparsi della loro installazione o posa in opera, e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.
  • Le imprese con certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, conformi alle normative comunitarie.

Procedura di richiesta della patente

La richiesta della patente a crediti può essere effettuata tramite il portale dedicato: servizi.ispettorato.gov.it/ipc.

Fino al 31 dicembre 2024, il legale rappresentante dell’azienda dovrà dichiarare solo i requisiti essenziali per ottenere la patente, che sarà rilasciata con il punteggio base. A partire da gennaio 2025, sarà possibile dichiarare requisiti aggiuntivi per ottenere un punteggio più alto, secondo quanto stabilito dalla circolare INL n. 4/2024.

 

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